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Novità collegato lavoro dal 12 Gennaio 2025

NOVITÀ SULLE DIMISSIONI

La nuova normativa disciplina la possibilità di far presumere le dimissioni, ossia l’atto unilaterale recettizio con il quale è il dipendente a porre termine al rapporto di lavoro, al di fuori delle “ferree” modalità in vigore dal 2015 (conferma dimissioni on-line), ove ci si trovi in presenza di un comportamento concludente in tal senso da parte del lavoratore. La nuova normativa prevede infatti che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore (= per dimissioni) salvo che questi dimostri l’impossibilità, 

  • per causa di forza maggiore o
  • per fatto imputabile al datore di lavoro,

di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Il datore è tenuto a dare comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL) dell’assenza ingiustificata del lavoratore, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.

N.B. È stabilito che, in questo specifico caso, non si applichi la procedura in base alla quale, al di fuori di specifiche ipotesi previste dalla legge, le dimissioni siano rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.

Tuttavia in questo momento , consigliamo comunque di intraprendere anche la strada della contestazione disciplinare.

DURATA PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE

A partire dal giorno 12 gennaio 2025, in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatte salve le previsioni più favorevoli poste in essere dalla contrattazione collettiva (sia essa nazionale, territoriale o aziendale), vale quanto segue:

  • la durata del periodo di prova è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
  • in ogni caso (ossia senza eccezioni), la durata del periodo di prova non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 giorni per i contratti a termine inferiori a 6 mesi;
  • a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

La norma, quindi, pone una regola ad hoc per i contratti aventi durata non superiore a 6 mesi e per quelli “da oltre 6 a meno di 12 mesi”, per i quali – in ogni caso – la durata è espressamente prevista in un minimo di legge e in un massimo.

NASPI REQUISITO MINIMO DI 13 SETTIMANE SU DATORE DI LAVORO

Come sappiamo la NASPI ha sostituito la disoccupazione ed è una prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori che ha perso involontariamente il posto il lavoro (licenziati o dimessi per giusta causa).

Fino al 31 dicembre 2024 i requisiti di accesso alla NASPI erano riferiti alla perdita involontaria del posto di lavoro e quindi derivante da un licenziamento oppure da una dimissione per giusta causa e dalla presenza di almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la richiesta di disoccupazione.

Con la nuova normativa, il dipendente che si è dimesso e ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il nuovo datore potrà andare in Naspi/disoccupazione, solamente nel caso in cui si stato assicurato CON QUEST’ULTIMO DATORE per almeno 13 settimane

La nuova normativa mira a sconfiggere una prassi utilizzata al fine di evitare il pagamento del ticket NASPI. Ricordiamo che il ticket NASPI, che deve essere versato in caso di licenziamento dal datore di lavoro, porta a dover versare un contributo per ogni anno di anzianità lavorativa per un valore massimo annuale pari ad euro 635,67 arrivando ad un importo massimo totale di euro 1907,01.

Ricordiamo che il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time.

ESEMPIO
Un lavoratore è assunto dall’azienda dal 1/2/2019, in data 31/12/2023 presenta le sue dimissioni per motivi personali. In data 1/2/2024 trova un nuovo impiego, ma sfortunatamente la stessa cessa in data 5/3/2024 per mancato superamento del periodo di prova. Con la normativa in vigore per il 2024 il lavoratore avrebbe potuto richiedere la Naspi essendo in possesso dei requisiti di legge, ovvero la perdita involontaria del posto di lavoro e la presenza di almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni. Purtroppo, con la normativa 2025 NO in quanto il lavoratore non ha il nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione col nuovo datore.

FRINGE BENEFIT AUTOVETTURE USO PROMISCUO

La norma contenuta nel DDL di Bilancio 2025 prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione; infatti, per quelli già assegnati rimarrà vigente la vecchia normativa, concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025 a titolo di fringe si assumerà il 50 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale pari a 15.000 km (come da tabelle ACI).

La finalità di detta previsione è rintracciabile nella volontà del Legislatore di raggiungere obbiettivi di transizione ecologica ed energetica. Infatti, viene poi previsto l’abbattimento al 10% a favore dei veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, ed al 20 % per quelli ibridi.

TRACCIAMENTO OBBLIGATORIO SPESE DI TRASFERTA

Le nuove disposizioni del DDL di Bilancio 2025 introducono il concetto di tracciabilità di tutte le spese sostenute durante la trasferta. Gli obiettivi del legislatore sono chiari: trasparenza e tracciabilità per garantire che le spese sostenute per il lavoro siano deducibili solo se effettivamente documentate, pertanto, i rimborsi a piè di lista di pagamenti effettuati per contanti dai lavoratori non potranno essere più rimborsate e se rimborsate saranno assoggettate a tassazione e contribuzione piena.

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