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FRINGE BENEFIT 2023

Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 Dicembre 2023 i datori di lavoro, devono valutare su come operare per la corretta gestione del limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dalla legge di conversione del decreto Lavoro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Possono essere, infatti, diverse le ipotesi, a seconda del valore dei beni e servizi erogati oppure nel caso in cui il figlio perda il requisito di essere fiscalmente a carico.

Premesso che l’erogazione di qualsivoglia Fringe Benefit è UNILATERALE e VOLONTARIA e che nessuna cifra verrà restituita dallo Stato , si rammenta che il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in l. n. 85/2023) , al fine di incentivare il potere di acquisto e di ridurre il cuneo fiscale ha innalzato, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate , peraltro , con la circolare n. 23/E/2023 ha fornito le indicazioni e i chiarimenti operativi che devono essere considerati dal datore di lavoro.

La normativa per il solo 2023

L’art. 40 del decreto Lavoro ha previsto per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico l’innalzamento dell’ordinario limite di esenzione di cui all’art. 51, co.3, terzo periodo del TUIR di 258,23 euro a 3.000 euro annui. Nel limite “potenziato” per espressa previsione di legge potranno rientrare anche il pagamento diretto o il rimborso al lavoratore delle utenze domestiche.

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

– rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi;

– le eventuali somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari di cui all’art. 12 TUIR;

– al fine evitare che il lavoratore fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali somme pagate per le utenze dal lavoratore nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già oggetto di rimborso o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell’innalzamento operato per l’anno 2022 – non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione per l’anno 2023 prevista dall’art. 40 del decreto Lavoro;

– il beneficio dell’innalzamento spetta non solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi assimilati a lavoro dipendente;

– l’innalzamento a 3.000 euro non deve essere generalizzato o per categoria omogenea ma può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore ad personam;

– per essere fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui;

– la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

Si ricorda che nella dizione di fringe benefit possono essere ricompresi i voucher per l’acquisto di beni e servizi.

La misura agevolata a 3.000 euro spetta per intero per ogni singolo genitore e anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU); nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l’importo di esenzione agevolato spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Modalità applicative

Per quanto riguarda le modalità applicative, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

– l’applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico.

– la dichiarazione, non essendo prevista forma specifica, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l’onere da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;

SCARICARE LA MODULISTICA AUTOCERTIFICAZIONE

– i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Lavoratori senza figli a carico

Per espressa previsione di legge e come chiarito dalle Entrate per i lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 annui; entro tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile, per tali lavoratori, il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

Esempi per la gestione operativa dei fringe benefit fino a 3.000 euro

In vista dell’avvicinarsi della prossima scadenza del 31 dicembre 2023, proviamo qui di seguito a ipotizzare come dovranno comportarsi i datori di lavoro per la gestione operativa del “bonus” di 3.000 euro.

Esempio 1 – Lavoratore con figli a carico

  • Datore di lavoro che nel periodo ricompreso da gennaio 2023 ad oggi, ha erogato ad un proprio collaboratore con figli a carico beni e servizi fino a 258,23.
  • Qualora il datore di lavoro volesse incentivare il lavoratore utilizzando l’innalzamento della soglia di esenzione, avrà a disposizione un plafond di euro 2.741,77 fino al 31 dicembre 2023.
  • Tale valore potrà essere ulteriormente incrementato di 200 euro mediante il riconoscimento di buoni benzina e titoli equivalenti previsti dall’art. 1, co. 1 del D.L. n. 5/2023.
  • Si ricorda che il bonus benzina è esente solo da un punto di vista fiscale e non previdenziale.

Esempio 2 – Lavoratore con figli a carico

  • Datore di lavoro che nel periodo gennaio 2023 ad oggi ha erogato al proprio lavoratore beni e servizi del valore di 3.000 euro.
  • In tale esempio, il “plafond” esente è già stato raggiunto, con la conseguenza che l’eventuale riconoscimento di ulteriori beni/servizi esenti comporterà il superamento della “franchigia” di esenzione con conseguente assoggettamento dell’intero valore di beni e servizi a imposizione fiscale e previdenziale.

Esempio 3 – Lavoratore senza figli a carico

  • Lavoratore a cui il datore di lavoro da gennaio ad oggi ha già erogato 3.000 euro in beni e servizi esenti; l’innalzamento a 3.000 euro è avvenuto a fronte della presentazione della dichiarazione presentata dal lavoratore di avere figli a carico.
  • Nel mese di settembre, il figlio perde il requisito di essere fiscalmente a carico: come precisato dall’Agenzia, venendo meno il requisito al 31 dicembre 2023, il datore di lavoro in sede di conguaglio dovrà assoggettare a contribuzione e tassazione l’intero importo riconosciuto.
  • Non sarà possibile decurtare dal valore di 3.000 euro il limite ordinario di 258,23 previsto per i lavoratori senza figli a carico, in quanto la soglia di esenzione ordinaria risulta essere già superata.

Esempio 4 – Lavoratore con figli a carico

  • Lavoratore con figli a carico a cui il datore di lavoro nel periodo ricompreso tra gennaio e aprile 2023 ha già riconosciuto beni e servizi per un valore di 2.400 euro. Il datore di lavoro, al superamento della soglia di esenzione generale di 258,23 ha correttamente assoggettato a tassazione e contribuzione l’intero importo.
  • Entro il mese 12 Gennaio 2024 , con i conguagli del mese di dicembre 2023, il datore di lavoro dovrà effettuare appunto un conguaglio a favore del lavoratore sia di natura previdenziale che fiscale in quanto l’ammontare percepito nel corso dell’anno 2023 (euro 2.400) risulta essere al di sotto della soglia di esenzione. Operazione di conguaglio che riguarderà anche la contribuzione previdenziale a carico ditta e le cui modalità di effettuazione dovranno essere comunicate da parte dell’INPS.
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