PATENTE A PUNTI
A seguito della pubblicazione ,avvenuta il 23/09/2024 , della circolare INL , quidi seguito siamo a riassumere i punti salienti relativi alla così detta “PATENTE A PUNTI”.
Soggetti interessati: tutte le aziende , non necessariamente qualificabili come imprese edili , e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.
Sono eclusi: soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri , architetti , geometri ecc.) ; imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Modalità operative e tempistiche: la patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’INL attraverso SPID o CIE. il Portale dovrebbe essere attivo dal 1 ottobre 2024 , tuttavia , in fase di prima applicazione le aziende potranno presentare utilizzando l’allegato modello , una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti dell’art 27 comma 1 del DLgs 81/2008. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite pec aziendale all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione della pec ha efficacia fino alla data del 31 Ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.
A far data dal 1 Novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo pec , essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio patente.
IMPORTANTISSIMO:
Il possesso dei requisiti richiesti (in basso elencati) per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni
sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti
Requisiti
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente- normalmente aziende coinvolte in contratti di appalto superiori ai 200.000 euro;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.